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D.M. 08/05/2003

- Accensione spontanea 1,1 ---1,0 1,0 1,2 (1) Applicabile solo ai veicoli omologati in base alla direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 98/69/CE o dalle successive direttive di modifica. (2) Applicabile solo ai veicoli ad accensione comandata omologati in base alla direttiva 70/220/CEE, modificata dalla direttiva 96/69/CE o da precedenti direttive. 6.5. Prescrizioni relative alla compatibilità con il sistema OBD (applicabili soltanto ai convertitori catalitici di ricambio destinati a essere montati su veicoli dotati di un sistema OBD) La compatibilità con il sistema OBD deve essere dimostrata soltanto se il convertitore catalitico d'origine è stato controllato nella configurazione d'origine. 6.5.1. La compatibilità del convertitore catalitico di ricambio con il sistema OBD deve essere dimostrata utilizzando le procedure di cui all'allegato XI, appendice 1, della direttiva 98/69/CE. 6.5.2. Le disposizioni dell'allegato XI, appendice 1, della direttiva 98/69/CE applicabili ai componenti diversi dal convertitore catalitico non si applicano. 6.5.3. Il costruttore di parti di ricambio può utilizzare lo stesso precondizionamento e la stessa procedura di prova utilizzati per l'omologazione iniziale. In tal caso, l'autorità di omologazione fornisce, su richiesta e senza discriminazioni, l'appendice 2 del certificato di omologazione CE in cui sono indicati il numero e il tipo di cicli di precondizionamento e il tipo di ciclo di prova utilizzato dal costruttore del dispositivo d'origine ai fini della prova OBD del convertitore catalitico. 6.5.4. Per verificare la correttezza dell'installazione e del funzionamento di tutti gli altri componenti da esso controllati, il sistema OBD non deve indicare alcun malfunzionamento e non aver memorizzato alcun codice d'errore prima dell'installazione di un convertitore catalitico di ricambio. A tale scopo può essere utilizzata una valutazione dello stato del sistema OBD al termine delle prove di cui al punto 6.2.1 del presente allegato. 6.5.5. La spia di malfunzionamento (MI) (cfr. punto 2.5 dell'allegato XI della presente direttiva) non deve attivarsi durante il funzionamento del veicolo previsto al punto 6.2.2 del presente allegato. 7. DOCUMENTAZIONE 7.1. Ogni convertitore catalitico di ricambio nuovo è corredato delle informazioni seguenti: 7.1.1. il nome o il marchio commerciale del costruttore del convertitore catalitico; 7.1.2. i veicoli (e il loro anno di fabbricazione) per i quali il convertitore catalitico di ricambio è omologato, se del caso con un'indicazione precisante se il convertitore catalitico di ricambio può essere montato su un veicolo dotato di sistema di diagnosi di bordo (OBD) ; 7.1.3. le istruzioni per il montaggio, se necessario. 7.2. Tali informazioni sono fornite: su un foglio accluso al convertitore catalitico di ricambio, oppure sull'imballaggio in cui il convertitore catalitico di ricambio venduto, oppure in altro modo appropriato. In ogni caso, tali informazioni devono figurare nel catalogo dei prodotti distribuito ai punti di vendita dal costruttore dei convertitori catalitici di ricambio. 8. MODIFICA DEL TIPO E MODIFICA DELLE OMOLOGAZIONI In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE. 9. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE I provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione devono essere 70/156/CEE. presi a norma dell'articolo 10 della direttiva

9.2. Disposizioni particolari 9.2.1. I controlli di cui al punto 2.2 dell'allegato X della direttiva 70/156/CEE devono anche riguardare la conformità alle caratteristiche definite al punto 2.4 del presente allegato. 9.2.2. Ai fini dell'applicazione del punto 3.5 dell'allegato della direttiva 70/156/CEE, si possono effettuare le prove di cui al punto 6.2 del presente allegato (prescrizioni relative alle emissioni). In tal caso, il detentore dell'omologazione può a usato il convertitore catalitico d'origine, ma il convertitore catalitico di ricambio che era stato usato durante le prove di omologazione (o un altro esemplare comprovato conforme al tipo omologato). I valori delle emissioni misurati con l'esemplare oggetto di verifica non devono eccedere mediamente di più del 15 i valori medi misurati con l'esemplare usato quale riferimento. Appendice 1 Scheda informativa n. ... relativa all'omologazione CE di convertitori catalitici di ricambio (direttiva 70/220/CEE modificata da ultimo dalla direttiva ... ) Le seguenti informazioni devono, se del caso, essere fornite in triplice copia ed includere un indice. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli, in formato A4 o in fogli piegati di questo formato. Le eventuali fotografie devono essere sufficientemente dettagliate. Qualora i sistemi, componenti o entità tecniche includano funzioni comandate elettronicamente, devono essere fornite le necessarie informazioni relative alle loro prestazioni.

0. DATI GENERALI 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore) : 0.2. Tipo: .. . 0.5. Nome e indirizzo del costruttore .. . 0.7. In caso di componenti o entità tecniche, posizione e modo di fissaggio del marchio di omologazione CE .. . 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio .. . 1. DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO 1.1. Marca e tipo del convertitore catalitico di ricambio: .. . 1.2. Disegni del convertitore catalitico di ricambio che mostrino in particolare le caratteristiche menzionate al punto 2.3 del presente allegato: .. . 1.3. Descrizione del tipo o dei tipi di veicolo ai quali è destinato il convertitore catalitico di ricambio: .. .

1.3.1. Numero(i) e/o simbolo(i) che contraddistinguono il tipo o i tipi di motore e veicolo: .. .

1.3.2. Il convertitore catalitico di ricambio è compatibile con i requisiti di un sistema OBD (Sì/No) (1) 1.4. Descrizione e disegni che mostrino la posizione del convertitore catalitico di ricambio in relazione al collettore o ai collettori di scarico del motore: .. Appendice 2 Modello [formato massimo: A4 (210 mm x 297 mm) SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE Timbro dell'amministrazione Comunicazione concernente:

- l'omologazione (1) ,

- l'estensione dell'omologazione (1)

- il rifiuto dell'omologazione (1)

- la revoca dell'omologazione (1) di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (1) in applicazione della direttiva modificata da ultimo dalla direttiva .. Numero di omologazione: .. . Motivo dell'estensione: .. . Parte I 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): .. 0.2. Tipo: .. . 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (2): ..

0.3.1. Posizione della marcatura: .. 0.4. Categoria del veicolo (3): .. 0.5 Nome e indirizzo del costruttore: .. 0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per componenti ed entità tecniche: .. 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: .. (1) Cancellare la dicitura inutile. Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: "?" (ad es.: ABC?123???). (3) Come definita nell'allegato II, parte A della direttiva 70/156/CEE. Parte II 1. Altre informazioni (se necessarie): cfr. addendum 2. Servizio tecnico incaricato delle prove: .. . 3. Data del verbale di prova: .. . 4. Numero del verbale di prova: .. . 5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum 6. Luogo: .. . 7. Data: .. . 8. Firma: .. . 9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia. Addendum alla scheda di omologazione CE n. concernente l'omologazione come entità tecnica di convertitori catalitici di ricambio per veicoli a motore in applicazione della direttiva 70/220/CE, modificata da ultimo dalla direttiva .. . 1. Informazioni supplementari 1.1. Marca e tipo del convertitore catalitico di ricambio: .. . 1.2. Tipo o tipi di veicoli per i quali il tipo di convertitore catalitico costituisce un pezzo di ricambio: .. . 1.3. Tipo o tipi di veicoli sui quali il convertitore catalitico di ricambio è stato sottoposto a prova: .. .

1.3.1. Il convertitore catalitico di ricambio è risultato compatibile con i requisiti del sistema OBD (sì/no) (1): .. . 5. Osservazioni: .. . (1) Cancellare la dicitura inutile. Appendice 3 Esempio di marchio di omologazione CE (cfr. punto 5.2 del presente allegato)

----> vedere tabella a pag. 89 della G.U. <--- Il marchio di omologazione sopra riportato apposto su un convertitore catalitico di ricambio indica che il tipo interessato stato omologato in Francia (e 2), conformemente alla presente direttiva. Le prime due cifre del numero di omologazione (00) si riferiscono al numero progressivo attribuito alla più recente modifica alla direttiva 70/220/CEE del Consiglio. Le quattro cifre successive (1234) sono quelle che l'autorità di omologazione ha assegnato al convertitore catalitico di ricambio quale numero di omologazione di base. " (1) La commissione esaminerà in modo approfondito la questione dell'estensione delle prove di omologazione ai veicoli delle categorie M2 e N2 con masse di riferimento non superiore a 2840 kg presenterà proposte entro il 2004, secondo la procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE, per le misure da applicare nel 2005. " (*) Sulla base dei dati reali ottenuti con le prove di conformità dei veicoli in circolazione, che devono essere forniti dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2003, le prescrizioni di cui al presente punto potranno essere rivedute, considerando a) se la definizione di fonte di emissioni fuori linea debba essere modificata per quanto riguarda i veicoli omologati in base ai valori limite indicati nella riga B della tabella al punto 5.3.1.4 dell'allegato; b) se la procedura di individuazione delle fonti di emissioni fuori linea debba essere modificata e c) se le procedure di prova di conformità dei veicoli in circolazione debbano essere sostituite al momento opportuno con una nuova procedura statistica. Se del caso, la Commissione proporrà le necessarie modifiche secondo la procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE. (**) Per ogni veicolo, la "zona intermedia" è determinata come segue: il veicolo presenta le condizioni di cui al punto 3.2.1 o al punto 3.2.2 e inoltre il valore misurato per lo stesso inquinante regolamentato è inferiore ad un livello che è determinato moltiplicando per un fattore 2,5 il valore limite per lo stesso inquinante regolamentato indicato nella riga A della tabella del punto 5.3.1.4 dell'allegato I. (***) Per ogni veicolo, la "zona rifiuto" è determinata come segue: il valore misurato per un inquinante regolamentato è superiore ad un livello che è determinato moltiplicando per un fattore 2,5 il valore A della tabella del punto 5.3.1.4 dell'allegato I. " (1) In questo caso, per AO s'intende l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione in base alla direttiva 70/220/CEE. " (1) Quali definite nell'allegato II, parte A della direttiva 70/156/CEE. (2) Ai fini della prova di dimostrazione dei veicoli muniti di un motore a accensione comandata, quando il valore degli HC misurato ai sensi del punto 6.2.1 del presente allegato è superiore al valore misurato nel corso dell'omologazione del veicolo, la differenza deve essere aggiunta ai valori limite di cui al punto 3.3.2 dell'allegato XI, ai quali si applica il superamento autorizzato di cui all'allegato XI, appendice 1, punto 1.

 

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